Le avvocate di D.i.Re denunciano prassi giudiziarie che minano l’attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul

Le avvocate delle case delle donne e dei centri antiviolenza dell’Associazione nazionale D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, impegnate su tutto il territorio nazionale, sia in sede civile che penale, nella difesa delle donne vittime di violenza maschile, denunciano prassi giudiziarie che minano l’attuazione dei principi e degli obiettivi della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, atto internazionale vincolante, entrato in vigore in Italia il primo agosto del 2014.

Si tratta di prassi che, di fatto, ostacolano la scelta della donna di chiudere la relazione con il partner violento e ledono i suoi diritti inviolabili.

In primo luogo, si rileva che l’accesso alla giustizia e la conseguente richiesta di tutela per la propria incolumità psicofisica è pregiudicato dalla non tempestività dell’intervento da parte degli operatori coinvolti in violazione degli articoli 49 e 50 della Convenzione.

In particolare, si segnala che le forze dell’ordine non sempre trasmettono con immediatezza la notizia di reato alle Procure, così ritardando l’immediata iscrizione della notizia di reato e lasciando la donna priva di tutela proprio nel momento di massimo rischio per la sua incolumità: è, infatti, con la presentazione della denuncia/querela che nella maggioranza dei casi l’uomo aumenta di intensità la sua condotta violenta per punire la scelta della donna di interrompere la relazione.

Spesso ancora da parte dell’autorità giudiziaria si sottovaluta la pericolosità dell’uomo violento: non si applicano le misure cautelari idonee a prevenire fatti di violenza più gravi di quelli denunciati, poche volte si procede, in caso di violazione della misura cautelare, all’aggravamento delle stesse, troppo spesso la misura cautelare perde di efficacia prima della sentenza di primo grado.

Tali prassi violano gli obblighi sanciti agli articoli 51, 52 e 53 della Convenzione. Non è un caso che nella maggioranza dei casi le donne sono state uccise dai partner o ex partner dopo aver presentato la querela.
Anche in ambito civile si registra la non tempestività delle autorità nel garantire l’accesso delle donne alla giustizia se si considera che, dopo il deposito di un ricorso civile per separazione o per l’affidamento dei figli, la prima udienza presidenziale può avvenire anche dopo otto/dieci mesi; nel frattempo la donna rimane priva di tutela anche per quanto concerne gli ordini di protezione che possono disporsi in sede civile.

Poche le tutele anche per i figli minorenni vittime di violenza assistita: diffuse sono le prassi che si pongono in violazione al principio dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul che impone di considerare nelle decisioni relative all’affidamento dei figli minorenni i pregiudizi psicofisici causati agli stessi per avere assistito alla violenza.

Troppo spesso viene disposto l’affidamento condiviso dei figli minori senza tener conto della pendenza di un processo penale per maltrattamenti nei confronti del padre oppure dell’applicazione di misure cautelari emesse dal tribunale penale e, a volte, anche della sentenza di condanna per maltrattamenti.

Ciò si pone in violazione dell’obbligo generale di cui all’art. 18 della Convenzione che impone la cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti comprese le autorità giudiziarie a tutela dei diritti delle donne vittime di violenza di genere. Queste prassi rappresentano una palese violazione dell’obbligo di dovuta diligenza che la Convenzione impone a tutti gli operatori statali coinvolti nel contrastare la violenza maschile contro le donne.

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