La dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale: cos'è cambiato oltre al significato educativo?

Elena Tasca*

La Consulta consente l’attribuzione del cognome materno in aggiunta a quello paterno alla nascita, in presenza di una comune volontà dei genitori

Sentenza Corte Costituzionale n.286 del 8 novembre 2016

La normativa in Italia  prevede ancora che un bambino assuma alla nascita soltanto il cognome del padre (pater familias), qualunque sia la volontà dei genitori. 

L’obbligatorietà è prevista da una norma implicita del nostro ordinamento per le coppie coniugate e dall’art. 262 c.c. per i figli naturali che assumono il cognome del padre, se riconosciuti contemporaneamente da entrambi i genitori.

Da quarant’anni si tenta di superare l’anacronistica disposizione che esclude il diritto al cognome della madre, ritenuto forse qualcosa di superfluo, mentre attiene al diritto all’identità personale e al principio di non discriminazione dei generi.

L’automatica attribuzione del cognome paterno – senza possibilità di scelta – è stata oggetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale che nel 2006, con la sentenza n. 61,  ha espressamente rilevato l’incompatibilità della norma con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, definendo “l’attuale sistema di attribuzione del cognome retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.

La Consulta ritiene che la preclusione pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca una irragionevole disparità di trattamento tra i genitori.

La Corte aveva auspicato un intervento del legislatore con una disciplina rispondente ai principi costituzionali e internazionali.

La Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta nel gennaio 2014 affermando che l’impossibilità per i genitori di attribuire alla nascita il cognome materno, anziché quello del padre, deriva da una lacuna nel sistema giuridico italiano e  integra la violazione del diritto di non discriminazione tra uomo e donna in combinato disposto con la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, articoli 14 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia e sancito il diritto dei genitori di decidere se trasmettere ai figli il solo cognome materno.

Le sollecitazioni della Consulta e della Corte Europea hanno portato nel 2014 all’approvazione in Italia da parte della Camera dei Deputati di un testo unico sull’attribuzione del doppio cognome, passato al Senato e non ancora riemerso dopo più di due anni.

Il testo attribuisce piena libertà ai genitori nella scelta del cognome alla nascita del figlio, che potrebbe ricevere il cognome della madre o del padre o entrambi i cognomi, secondo la volontà comune dei genitori. Qualora non vi fosse accordo al figlio sarebbe attribuito il cognome di entrambi in ordine alfabetico.

Un testo che tocca radici profonde, il senso di identità e la parità, e forse per questo oggetto di tanta resistenza.

A distanza di dieci anni dalla pronuncia del 2006, la Corte Costituzionale con la sentenza n.286 del 2016 dichiara l’incostituzionalità della normativa nella parte in cui prevede “l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitoriin riferimento agli art. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma della Costituzione.

In primo luogo per contrasto con l’art. 2 della Costituzione per violazione del diritto all’identità personale, che trova il primo ed immediato riscontro proprio nel nome e che, nell’ambito del consesso sociale, identifica le origini di ogni persona. Da ciò discende il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Viene denunciata la violazione dell’art. 3  e dell’art. 29, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro, e vengono richiamate le pronunce con le quali, sin dal 1960, la giurisprudenza costituzionale ha affermato l’illegittimità di norme che prevedono un trattamento irragionevolmente differenziato tra i coniugi.

Viene ravvisata la violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa relative alla piena realizzazione dell’uguaglianza dei genitori nell’attribuzione del cognome ai figli.

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma, richiama le precedenti pronunce del 1988 e 2006, la condanna della Corte di Strasburgo all’Italia, derivante da una lacuna del sistema giuridico, e precisa che gli interventi legislativi in tema filiazione e cambiamento del cognome dopo la nascita, attraverso il ricorso al Prefetto, non sono sufficienti a compensare la rigidità della preclusione.

Afferma che “la piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo e immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori”.

La diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica”.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale viene estesa anche al riconoscimento di figlio naturale e adottivo.

La Consulta conclude chiarendo che “in assenza di accordo tra i genitori, residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità”.

Dunque in assenza di una norma che preveda l’aggiunta automatica del cognome materno, la libertà di scelta delle donne resterà solo virtuale, in quanto subordinata al consenso dell’uomo.

Se da un lato si teme possa continuare a prevalere la scelta del solo cognome paterno, per consuetudine, dall’altro va riconosciuto che la dichiarazione di incostituzionalità della discriminazione della madre nell’attribuzione del cognome e la possibilità di scelta stabilita dalla sentenza della Corte Costituzionale ha comunque una forte portata simbolica ed educativa, non ancora sufficiente a rendere effettiva la pari dignità ma capace di spingerci un passo più avanti.

*Casa delle donne per non subire violenza, Bologna

This website uses cookies.